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Carburante: rinvio fattura el. ,conseguenze

  • di Luigi Mondardini

    Differito il termine all’1.1.2019.

    Dall’ 1.7.2018 trova applicazione l’utilizzo anticipato della fattura elettronica per due tipologie di operazioni: cessioni di carburante e prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.

     

    Tuttavia recentemente  è  stato posticipato  all’1.1.2019 la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica soltanto per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

     

    Pertanto fino al 31.12.2018 è  possibile continuare ad utilizzare la carta carburante, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018.

     

    La tempistica degli adempimenti in esame va quindi così individuata.

     

     

    Fattura elettronica cessioni di benzina/gasolio  destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore

    Decorrenza dal: 1.7.2018

    Fattura elettronica cessioni di benzina/gasolio  per autotrazione da parte di distributori stradali

    Dal: 1.1.2019

    Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione iva e del costo

    Dal: 1.7.2018

    Abrogazione scheda carburante

    Dal: 1.1.2019

    Memorizzazione/trasmissione telematica corrispettivi cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

    Dal: 1.7.2018

     

     

    Dall’1.1.2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

     

    Resta fermo l'obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l'acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.

    Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indretaibilità ai fini IVA.

    Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

    • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

     

    • mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.

    Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione .

     

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