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Carburante, i pagamenti

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1.7.2018 esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate.

    Il nuovo comma 1-bis dell'art. 164 del TUIR, introdotto dall'art. 1 co. 922 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e in vigore dall'1.7.2018, dispone che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate.
     
    L'acquisto di carburante può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, quali ad esempio:
    -assegni bancari e postali (circolari e non); vaglia cambiari e postali; bonifico bancario o postale; addebito diretto in conto corrente; carte di credito, bancomat e prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
     
    Sono validi anche i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse  da operatori finanziari.
     
    Viene considerato valido ai fini in esame anche l'utilizzo delle carte magnetiche che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting", che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. 
     
    Tale sistema si considera valido qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con i suddetti strumenti di pagamento.
     
    Restano valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti. 
    L'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle suddette modalità.
     
    Sono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili (circ. 8/E/2018). 
     
    In caso di rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta, ove il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato con una delle modalità previste (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità, fermo restando gli ulteriori criteri previsti dal TUIR.
     
    L'impiego dei suddetti mezzi di pagamento è necessario ai fini della deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante in base al TUIR .
     
    Sulla base del tenore letterale dell'art. 164 co. 1-bis del TUIR, secondo il quale "le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1", restano fermi i limiti generali di deducibilità per i veicoli previsti dall'art. 164 del TUIR. 
    Fermo restando l'obbligo di pagamento mediante i suddetti mezzi tracciabili a partire dall'1.7.2018 ai fini della deducibilità, fino al 31.12.2018 resta in vigore : 
     
    - la scheda carburante, che costituisce il documento necessario per operare la deduzione del costo di acquisto del carburante ai fini delle imposte dirette. 
     
    - la possibilità di esonero dalla stessa in caso di pagamento mediante carte di credito, bancomat o prepagate; in tal caso, ai fini della deducibilità del relativo costo, la carta utilizzata dovrebbe essere intestata al soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione e l'estratto conto dovrebbe evidenziare almeno la data di rifornimento, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento, l'ammontare del relativo corrispettivo (circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42).
     
    Dall'1.1.2019 è prevista l'abrogazione della scheda carburante; l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA.
     
    Gli elementi previsti nella scheda carburante (targa, modello, ecc.) "non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio per la tracciabilità della spesa (…) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità" (circ. n. 8/2018, § 1.1).
     
    Sembra dunque evincersi che l'inserimento del numero di targa nell'ambito della fattura elettronica sia soltanto facoltativa, senza alcuna conseguenza ai fini della deducibilità in caso di mancata indicazione.
     

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