Decreto-Legge: prorogato il termine di entrata in vigore.
A giovarsi della proroga sono le cessioni che intercorrono tra i titolari di partita IVA, in qualità di acquirenti, per gli acquisti di benzina e gasolio effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburante.
Tuttavia la proroga, nulla cambia in merito all’obbligo di onorare le spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione , con pagamenti tracciabili.
Si tratta di assegni, bancari e postali, circolari e non; pagamenti elettronici (carte di debito e credito, prepagate, bancomat); bonifici; bollettini di c/c postale; altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l’addebito in conto corrente.
Qualora il rifornimento sia effettuato in assenza di pagamento tracciabile, anche in presenza di scheda carburante correttamente compilata, il relativo costo non sarà deducibile, né la relativa IVA assolta sull’acquisto sarà detraibile.
Concessa la proroga, resta la questione se siano rimaste immutate tutte le precedenti regole che dovevano essere cancellate dalla fattura elettronica stessa.
Si ricorda che partire dal 1 luglio 2018 per la deduzione e la detrazione dei costi e dell’IVA inerenti i carburanti sarebbe stata necessaria:
- da un lato la fattura elettronica necessaria a documentare l’acquisto
- dall’altro il pagamento in modalità tracciabile.
L’obbligo di fattura elettronica è stato prorogato al 1 gennaio 2019, ma non la novità relativa ai pagamenti; pertanto i rifornimenti saranno sempre onorati con moneta elettronica, dalla maggior parte dei contribuenti.
La moneta elettronica, ai sensi delle previgenti disposizioni, laddove sia utilizzata quale esclusivo strumento di pagamento dei rifornimenti costituisce strumento sostitutivo della carta carburante.
Alla luce di ciò , il rinvio della fattura elettronica per i carburanti non comporta necessariamente la reintroduzione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante.
In sostanza:
- dal 1 luglio 2018 il pagamento dovrà avvenire tassativamente con strumenti tracciabili;
- ove vengano utilizzati, tra le modalità di pagamento previste, anche uno solo dei canali consentiti diversi dalla carta di credito, di debito o carte prepagate, allora sarà necessaria anche la tenuta della scheda carburante.
- Qualora invece, per il pagamento si utilizzi esclusivamente carta di credito, di debito o carte prepagate , non solo si rispetteranno gli obblighi di tracciabilità, ma si potrà anche fare a meno di tenere la scheda carburante.