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Canoni locazione/affitti: i crediti imposta

  • di Luigi Mondardini

    Convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 il DL 34 (decreto Rilancio).

    A chi spetta.

     

    Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

    Non sono tenuti a rispettare il tetto dei 5milioni le strutture alberghiere e turistiche , le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

    Calo del fatturato/corrispettivi.

    Il credito d’imposta spetta ai locatari esercenti attività economica  a condizione che:

     

    • si sia verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente, vale a dire  marzo, aprile e maggio 2020, confrontati con lo stesso mese del 2019.
    • Solo per le strutture turistiche ricettive con attività esclusivamente stagionale, il mesi da considerarsi non solo quelli sovra indicati, bensì aprile, maggio e giugno.

      In ogni caso il  credito d’imposta spetta anche in assenza di calo di fatturato nella misura del 50% ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 (occorre guardare alla data di apertura della partita IVA) ed ai soggetti che hanno sede/domicilio in Comuni già in stato emergenziale alla data di apertura dell’emergenza Coronavirus – 31 gennaio 2020.


    Ammontare credito di imposta.

     

    Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing operativo, concessione di immobili.

    Tipologia di immobile.

    Deve trattarsi di immobili ad uso non abitativo, che siano destinati allo svolgimento dell’attività.

    Affitto di azienda.


    Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dell’ammontare mensile del canone in caso di affitto d’azienda, contratto a prestazioni complesse, purché  nel contratto sia incluso un immobile ad uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività.

    Attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

    Se soggetti ad un calo del fatturato di almeno il 50% per ciascun mese di riferimento (marzo, aprile, maggio) potranno comunque giovarsi del credito imposta sugli affitti, seppure in misura ridotta rispetto agli altri contribuenti. In questo caso il credito spetta nella misura del 20 % per affitti, leasing, concessioni; 10% nel caso di affitto d’azienda che comprenda un immobile ad uso non abitativo utilizzato per l’attività.


    Limiti e vincoli.

    Per coloro per il quale è ammesso l’accesso al contributo, valgono le seguenti condizioni:

    • il credito d’imposta viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste in sede UE e di conseguenza rientra nel limite massimo di 800.000 euro per impresa;
    • non può essere concesso ai soggetti in procedura concorsuale o che abbiano già avuto aiuti per il salvataggio, o risultino “in difficoltà”; tuttavia  le piccole e micro imprese non dovranno rispettare i paletti in ordine allo stato di difficoltà (perdite che hanno eroso il 50% del capitale), ma comunque non potranno godere del beneficio se risultano in procedura concorsuale;
    • se per il mese di marzo 2020, il contribuente abbia già goduto del credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020), per il medesimo mese di marzo non si potrà godere anche del credito qui in commento.


    Necessario il pagamento.

    Il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone; pertanto non spetta se il canone è stato pagato anticipatamente nel 2019 o  se il pagamento avverrà nel 2021.

     

    In ogni caso non è necessario corrispondere l’intero canone , stante la  possibilità di onorare, anche solo in parte, l’obbligazione connessa al canone mediante la cessione del credito d’imposta.

    In altri termini non occorre  saldare contestualmente la quota residua del canone, ma “il conduttore può cedere il credito d’imposta, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.


    In quest’ultima eventualità occorre porre in essere la procedura di cessione del credito stabilita con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020.

     

    Il cessionario, prima di poter utilizzare il credito acquisito, dovrà accettare espressamente l’intervenuta cessione tramite le funzioni telematiche presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.


    Inoltre, il cessionario  dovrà tassativamente utilizzare il credito acquisito nell’anno di acquisizione, e l’eventuale quota residua non potrà né essere chiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta, né compensata decorso l’anno.

     

     

     

     

    Utilizzo del credito di imposta


    Il beneficiario potrà utilizzarlo in compensazione con modello F24 (che deve transitare obbligatoriamente dai canali dell’Agenzia), successivamente al pagamento del canone (codice 6920), oppure utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. L’ eventuale residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non chiesto a rimborso.


    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e non rileva ai fini IRAP.

     

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