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Buste di plastica: addebito in scontrino

  • di Luigi Mondardini

    Obbligo esteso a tutte le categorie di commercianti.

    Le sanzioni vanno  da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro, per chi viola o elude la legge.
     
    Dal 1° gennaio vige  il divieto di commercializzazione dei sacchetti ultraleggeri, non biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile inferiore al 40%, per la raccolta e la pesa di prodotti alimentari sfusi al consumatore.
     
    Per i sacchetti ammessi è vietata la distribuzione a titolo gratuito, con l’obbligo di indicazione del relativo prezzo, per singola unità, sullo scontrino o fattura d’acquisto.
     
    La disposizione richiama innanzitutto l’attività di “commercializzazione” delle borse di plastica, che riguarda, in generale, la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei  produttori e distributori , da un lato, e commercianti nei punti vendita di merci o prodotti, dall’altro.
     
    In pratica l’obbligo:
     
    - risulta  esteso a tutte le categorie di commercianti, a partire dalla grande distribuzione quali supermercati e discount,  fino al piccolo commerciante, ivi compreso l’ambulante, oltre che lo stesso produttore che rivende al dettaglio.
     
    - e ci si riferisce e alla commercializzazione delle borse di plastica in materiale “ultraleggero”,  cioè quelle rilasciate ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti  , con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron e richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi.
     
    L’addebito, dunque, del costo del sacchetto riguarda solo le borse di plastica rilasciate a fini di igiene/per alimenti sfusi acquistati dal “consumatore”.
     
    In ogni caso esiste  ancora la possibilità, da parte dei commercianti, di non addebitare il costo della busta ai consumatori:
     
    - il confezionamento di prodotti, seppur alimentari e sfusi, può essere infatti eseguito mediante buste di materiali diversi dalla plastica, come la  carta, oppure mediante buste specifiche per prodotti come il pane, il pesce, i latticini e altri prodotti c.d. “umidi”, non rientranti nelle categorie previste dalla norma.
     
    Per gli imballaggi citati, non sono previsti divieti alla distribuzione gratuita. Inoltre, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella circ. 4 gennaio 2018, ha precisato che si deve trattare di “frutta, verdura ed altri alimenti che non siano stati preincartati dal produttore”.
     
    Per  coloro che rilascino sacchetti di plastica non conformi alle caratteristiche prescritte o che forniscano i sacchetti conformi ma a titolo gratuito è previsto un profilo sanzionatorio specifico:
     
    - la violazione delle disposizioni  è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro 
    - Tale sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo previsto (quindi, fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica o il loro valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, oltreché nell’ipotesi di uso di diciture o altri mezzi elusivi dei predetti obblighi.
     
    All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria , i quali possono contestare immediatamente la violazione oppure notificare il relativo verbale.
     

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