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Bonus “ Negozi e Botteghe”

  • di Luigi Mondardini

    l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti.

    In particolare  l’Agenzia ha chiarito che è possibile accedere al beneficio  anche in presenza di un contratto diverso da quello di locazione “tipico”, a condizione che abbia la medesima funzione economica (nel caso di specie, utilizzo di un immobile pubblico in base ad un contratto di concessione).

     

    L’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha introdotto per il 2020, uno specifico credito d’imposta  a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

     

    Tale bonus, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza “coronavirus” spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

     

    Di conseguenza, il credito d’imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo 12.3 - 25.3.2020 (termine in seguito prorogato).

     

    Successivamente, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E ha istituito il relativo codice tributo (“6914”) da indicare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

     

    Con la Circolare 3.4.2020, n. 8/E ha fornito importanti chiarimenti in merito al bonus in esame. In particolare, è stato chiarito che:

     

    • per beneficiare del bonus è necessario il pagamento del canone di locazione del mese di marzo e, pertanto, il credito d’imposta non spetta ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore);
    • sono esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione relativi ad immobili accatastati in categorie diverse dalla C/1 (negozi e botteghe) anche se aventi destinazione commerciale e gli immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda;
    • con la Circolare 6.5.2020, n. 11/E ha precisato che  anche le spese condominiali rilevano ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare il credito d’imposta, a condizione che le stesse siano espressamente pattuite tra le parti nel contratto di locazione “come voce unitaria con il canone di locazione”;
    • in presenza di un contratto di locazione con canone unitario comprendente sia il negozio (C/1) che una pertinenza (C/3), il credito d’imposta in esame spetta sull’intero canone, a condizione che la pertinenza sia utilizzata per svolgere l’attività d’impresa.

     

     

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