>

Bonus verde: come funziona

  • di Luigi Mondardini

    Consiste in una detrazione ai fini IRPEF

    Non spetta ai soggetti IRES.

    La detrazione è ammessa per i soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

     

    Il bonus verde spetta quindi ai:

    ·            proprietari o nudi proprietari;

    ·            titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, titolare del diritto di uso e abitazione);

    ·            detentori (inquilini e comodatari).

    ·            i familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

    ·           

     

    Immobili interessati

     

    L'agevolazione è riconosciuta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

    Non risultano, quindi, agevolabili le spese sostenute per interventi su aree scoperte di immobili in costruzione.

    Sono  agevolabili anche  le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali  nel limite  di spesa complessivo di € 5.000,00 per ogni unità immobiliare ad uso abitativo.

    La detrazione per recupero edilizio è attribuita sul 50% delle spese sostenute per interventi su immobili a uso promiscuo.

    La misura della detrazione.

    Le spese relative agli interventi "bonus verde" sono detraibili:

    ·            in misura pari al 36% dell'importo sostenuto e nel limite massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare residenziale.

    La Circolare n. 7/2021, confermando tale previsione, specifica anche che al contribuente che esegue interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

    Per gli interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a € 5.000,00 per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

    Pertanto la  detrazione per interventi di sistemazione a verde su parti comuni :

    ·            spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile (sulla base del computo millesimale o altro criterio applicato per la ripartizione) a condizione che detta quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;

    ·            è calcolata su un importo massimo di 5.000,00 euro per unità immobiliare residenziale. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento ed è cumulabile con il limite previsto per lavori sulla singola abitazione.

    La detrazione bonus verde va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento della spesa.

    Interventi agevolabili

    Sono detraibili le spese sostenute per:

    ·            "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

    ·            realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    ·            Le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

    La Circolare n. 7/2021 puntualizza che l'intervento, relativo all'intero giardino o area interessata, deve consistere:

    ·            nella sistemazione a verde ex novo o

    ·            nel radicale rinnovamento dell'esistente.

    Inoltre :  

    ·            La manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo non è agevolabile. Gli interventi di sistemazione a verde di minore entità sono infatti agevolabili solo qualora inserite in un intervento ex novo o di radicale rinnovamento dell'intero giardino o area.

    ·            Possono  usufruire dell'agevolazione anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

    ·            La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali (Circolare n. 7/2021).

    ·            Rientrano  nell'agevolazione le valutazioni microclimatiche e ambientali; analisi del terreno; indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente, rese da tecnici e specialisti, a condizione che siano connesse all'intervento.

     

    L'intervento di sistemazione a verde deve comprendere anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione (intervento professionale del giardiniere/ditta specializzata): pertanto non sono agevolabili i lavori eseguiti "in economia" ovvero il semplice acquisto di piante e materiali (manto erboso, siepi, etc.). Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che si inserisca all'interno di un intervento di rinnovo complessivo. In tal caso, tutte le spese sostenute risultano detraibili.

     

     

     


     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link