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Bonus verde anche per il 2020

  • di Luigi Mondardini

    E’ pari al 36% delle spese sostenute.

    Il tetto fissato è pari a 5.000 Euro; pertanto la detrazione massima fruibile in ciascun anno ammonta a € 180 (5.000 : 10 x 36%).

    La detrazione vale sono ai  fini IRPEF; viceversa non spetta ai soggetti IRES.

    La detrazione spetta :

    • alle persone fisiche “privati”;
    • agli imprenditori individuali;
    • alle società semplici e le società di persone con riferimento ad un immobile non strumentale / bene merce (immobile “patrimonio” che concorre alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari).

    Il soggetto beneficiario della detrazione deve essere il proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati, che sostiene effettivamente la spesa.

    Possono quindi beneficiare della detrazione i  proprietari/ nudi proprietari, i  titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso), i  detentori (inquilino / comodatario), i  familiari conviventi dei proprietari / detentori.

    Gli interventi .

    E’ agevolata la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

    In particolare  :

     “sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. É, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

    Ad esempio la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi / terrazzi è agevolabile solo se permanente e riferita ad un intervento innovativo di sistemazione a verde dell’immobile.

    Tra le spese detraibili sono comprese quelle sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati.

    La  detrazione “spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In tal caso  detrazione spetta  al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile,  a condizione che il condomino abbia effettivamente versato la propria quota al condominio entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Non sono  detraibili:

    -  le spese sostenute per  la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo / modificativo;

    -    il mero acquisto di piante / altro materiale;

    - le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile in quanto la norma fa riferimento agli "edifici esistenti";

    - i lavori in economia (in quanto in tal caso non sono presenti spese per le prestazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento).

    Il  contribuente che si avvale di fornitori diversi per l’acquisto di alberi / piante / cespugli e per la realizzazione dell’intervento può accedere comunque al “bonus verde”, qualora l’intervento di sistemazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie per la realizzazione.

    L’importo della detrazione.

    La  detrazione IRPEF spetta nella misura del 36% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa pari a € 5.000 per unità immobiliare residenziale.

    Nel caso di spesa sostenuta dallo stesso soggetto per interventi su più unità immobiliari, la detrazione è riconosciuta per ciascuna unità immobiliare e pertanto la stessa spetta più volte considerando un limite di spesa (€ 5.000) per ogni unità immobiliare abitativa.

    Viceversa se la spesa è sostenuta da più soggetti per la medesima unità immobiliare, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in base alla spesa effettivamente sostenuta, considerando il limite massimo di spesa di € 5.000.

    Nel caso di spese per interventi su parti comuni condominiali, la spesa massima agevolabile di € 5.000 per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

    Qualora una contribuente, proprietario di un appartamento all’interno di un condominio, sostenga spese per lavori di “sistemazione a verde”  sia nella propria unità immobiliare,  sia sulle parti comuni condominiali, lo stesso  può beneficiare della detrazione per le spese relative  al proprio immobile, nel limite massimo di € 5.000 e  per la quota a lui imputata, nel (ulteriore) limite massimo di € 5.000 per le spese del condominio.

    Il pagamento deve essere effettuato tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; pertanto  oltre al bonifico, il pagamento può essere effettuato anche a mezzo di assegni (bancari, postali, circolari non trasferibili) / carte di credito / debito / bancomat.

    Non risulta necessario l'utilizzo dello specifico bonifico dedicato alle spese di recupero edilizio / riqualificazione energetica e pertanto sui pagamenti in esame non è prevista l'applicazione della ritenuta dell'8% operata da banca / posta al momento dell'accredito al beneficiario del bonifico.

    Per fruire della detrazione in esame è necessario che nella fattura / ricevuta fiscale / documento commerciale siano indicati  codice fiscale del beneficiario,  descrizione dell’intervento effettuato idonea a “ricondurre la spesa sostenuta tra

    quelle agevolabili”.

    La detrazione così determinata va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

     

    Esempio:

    nel corso del 2020 il sig. Bianchi ha "riprogettato" il proprio giardino, recintandolo con una nuova siepe e sostituendo l'impianto di irrigazione, sostenendo una spesa pari a € 4.000. La detrazione spettante ammonta ad € 1.440  (4.000 x 36%) e pertanto per il 2020 la detrazione fruibile è pari a € 144.

    Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di un’arte / professione ovvero di un’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

    In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi in esame, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita all’acquirente salvo un diverso accordo tra le parti; in caso di decesso dell’avente diritto, le quote di detrazione ancora spettanti si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

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