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BONUS VERDE 2022

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicata la Circolare n. 28/E

    Trattasi di una detrazione Irpef, quindi destinata alle persone fisiche, per interventi di straordinaria amministrazione di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte. La misura era già presente nel 2021 (la sua prima introduzione avvenne con la legge di bilancio 2018) ed è stata prorogata anche per il 2022. Vediamone di seguito le principali caratteristiche. 

     

    Destinatari

    Interessati sono i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni. Inoltre, accedono all'agevolazione i nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i locatari (affittuari) e i comodatari.

    L’Agevolazione

    Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 euro).

    Spese agevolabili

    Anche se al momento manca un vero e proprio elenco delle fattispecie di interventi con riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione, la legge è chiara nell'ammettere spese agevolabili dedicate alla:

    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    • tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

    A titolo di esempio, possiamo citare: la progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione dei nuovi spazi verdi, la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro), la realizzazione degli impianti di irrigazione, i lavori di giardinaggio necessari e conseguenti, i lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati.

     

    In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili solo le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

     

    Spese escluse

    La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

    • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti;
    • i lavori in economia.
    • creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.

    I condomini

    La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso. Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 

     

    Modalità di pagamento

    Per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde", i pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

    Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di:

    • assegni bancari, postali o circolari non trasferibili 
    • o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

    Non è necessario il pagamento con il bonifico dedicato alle detrazioni.
     

    La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 euro 1.800/10).

    Come chiarito dalla Circolare n 28/2022 delle Entrate, si specifica inoltre che nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

     

    Francesco Mondardini

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