I soggetti a cui spetta la detrazione.
Le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 50%) nonché quelle per il risparmio energetico (detrazione del 65%) spettano anche al “familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento”.
L’art. 5, comma 5, del DPR n. 917/86 (TUIR) prevede che sono familiari, ai fini delle imposte sui redditi : il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli gli affini entro il secondo grado.
Con la risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, l’Agenzia estende la nozione di “familiare convivente” al cd. convivente more uxorio a seguito dell’emanazione della Legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà) relativa alle “coppie di fatto”.
Tale legge equipara il vincolo giuridico derivante dall’unione matrimoniale a quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il convivente more uxorio può, in presenza degli ulteriori requisiti, fruire della detrazione al pari di quanto stabilito per i familiari conviventi.
Con la Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in virtù del principio della unitarietà del periodo d’imposta, tale novità trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
E’ necessario che la convivenza sussista già al momento dell’inizio dei lavori e lo status di familiare convivente potrà essere attestato anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione costituisca abitazione principale del proprietario e/o dei familiari conviventi mentre è necessario che i lavori stessi siano eseguiti su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza, convivenza che deve sussistere già al momento della data di inizio lavori (Risoluzione n. 184/E del 2002 e Circolare n. 24/E del 2004).
Ciò significa che la casa oggetto di ristrutturazione può essere anche diversa da quella principale; l’importante è che potenzialmente la stessa sia a disposizione del proprietario e del convivente (come una seconda casa non affittata e come tale a disposizione).