>

Bonus ristrutturazione: cessione del credito

  • di Luigi Mondardini

    Solo per il risparmio energetico.

    Fino al 31 dicembre 2018 , come disposto dalla legge di Bilancio 2018, è prevista  la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) con un tetto  massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.


    Dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.


    Inoltre dal 2018 è stato  introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

    L’agevolazione viene riconosciuta :

    • per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa;
    • distribuita fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
    • Purchè  i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

    Sempre la legge di Bilancio 2018 ha  disposto  la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

    Le norme attuali prevedono la  possibilità di cedere ai fornitori e a soggetti privati  il credito corrispondente  alla detrazione  solo in riferimento al risparmio energetico, anche per lavori eseguiti  sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

    Tale possibilità  è viceversa preclusa alle spese di ristrutturazioni edilizie; in caso di spese di ristrutturazione la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.


    Qualora un contribuente  non usufruisca  dell’agevolazione in uno o più anni, pur avendone diritto,  per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, può comunque beneficiare della detrazione nei periodi successivi , indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link