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Bonus IRPEF del 50% dell’IVA

  • di Luigi Mondardini

    Si applica solo per l’acquisto dell’immobile dal costruttore.

    Sono escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio
     
    La legge di stabilità 2016 prevede la nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di abitazioni dall’impresa costruttrice.
     
    Si tratta di una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA per l’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
     
    La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
     
    Il presupposto dell’agevolazione è l’acquisto di immobili nuovi venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi; sono  sono escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
     
    In questi casi, infatti, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50%  spettante all’acquirente o all’assegnatario di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
     
    Nel caso in cui l’acquirente dell’immobile versi dell’IVA in acconto, l’Agenzia precisa che l’agevolazione non compete:
    - se l’acconto è stato pagato nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dal 1° gennaio 2016;
     
    - se l’acconto è stato pagato nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2016.
     
    La detrazione  opera solo in caso di addebito dell’IVA in rivalsa da parte del costruttore, sulla vendita dell’unità immobiliare.
     
    Non sono, dunque, ricompresi nell’ambito dell’agevolazione gli acquisti di  fabbricati ceduti dal costruttore dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, in regime di esenzione IVA , salvo il diritto di opzione per l’imposta da parte del cedente.In presenza di quest’ ultima condizione, la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori.
     
     
     
     
     

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