Grazie al DL Rilancio.
La legge di Bilancio 2020 ha previsto:
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per le spese sostenute nel 2020 senza un limite di importo
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una detrazione d’imposta del 90%
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per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (Dm 1444/1968) o in una zona a queste assimilabile in base alle norme locali.
La detrazione interessa gli interventi sulle strutture opache della facciata, i balconi (frontalini compresi), i cornicioni, le grondaie, i pluviali e gli ornamenti e fregi (ma non lastrici solari, tetti, vetrate, infissi, portoni, cancelli o terrazzi a livello).
La detrazione va divisa in dieci quote annuali.
Le novità recate dal Dl Rilancio per le spese sostenute nel secondo semestre 2020.
Il caso più comune è quello in cui al recupero della facciata si associa un più ampio intervento di isolamento termico :
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si tratta dell’intervento avente ad oggetto le superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio. Se l’incidenza è superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e si migliora di due classi energetiche la prestazione energetica dell’edificio, l’intervento può rientrare nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, ossia uno dei cosiddetti “interventi trainanti” ai fini del 110 per cento.
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A questo punto la maggior percentuale si estenderà anche alle spese sostenute per la facciata, in quanto l’intervento accessorio viene assorbito da quello principale, anche ai fini della detrazione, come accada alla semplice imbiancatura nell’ambito di una ristrutturazione.
Il bonus facciate viene citato tra quelli per i quali si aprono le possibilità della cessione e dello sconto in fattura, finora escluse.
Si tratta di una misura , tenendo conto degli importi anche ingenti, ( considerando anche la possibilità di trattenere il bonus utilizzandolo in compensazione con altri tributi e contributi) estremamente interessante da parte di singoli proprietari e condomini.
Infine è stato confermato che la detrazione riguarda tutti i contribuenti (residenti e non), a prescindere dal tipo di reddito e dalla natura pubblica o privatistica, applicando il criterio di competenza in presenza di reddito d’impresa.