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Bonus energetico: i documenti occorrenti

  • di Luigi Mondardini

    La Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, ha prorogato la detrazione del 65%.

    Si tratta dell’agevolazione prevista per gli  interventi di efficientamento energetico sugli immobili residenziali e non.

    Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria:

    -        asseverazione

    -        la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA

    -        le fatture o le ricevute fiscali dell’impresa  che esegue i lavori  e relative alle spese effettuate .

    -        le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.

    -        In caso di interventi su  parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

    -        Per le spese  sostenute dal detentore, locatario o comodatario,  deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore proprietario o titolare di altro diritto reale.

     

    In particolare circa  la documentazione occorre conservare :

    -        l’asseverazione  di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.

    -        Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. 

    -        Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni.  In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” .

    -        Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

    Entro 90 giorni dalla fine dei lavori ( vale a dire dal giorno del collaudo ove richiesto) occorre trasmettere in via telematica all’ENEA la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati .

     


     


     


     

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