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Bonus Edilizia: contratto di lavoro

  • di Luigi Mondardini

    Attenzione se i lavori sono superiori a 70.000 Euro

    Se i lavori superano l’importo complessivo di 70.000 euro, potranno essere riconosciuti solo a condizione che le imprese applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi stipulati da associazioni e sindacati  più rappresentative sul piano nazionale.


    L’applicazione del CCNL edilizia per i lavori di cui al superbonus e ai bonus casa ordinari diventa quindi un requisito ulteriore da rispettare. In caso contrario, non sarà possibile fruire dello sconto fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

    La novità è stata prevista dal nuovo art. 28-quater, aggiunto dalla legge di conversione n. 25/2022 del D.L. n.4/2022 cioè del D.L. Sostegni-ter.

    La novità si  applica a far data dai lavori iniziati dal 27 maggio 2022. In particolare il CCNL dovrà essere indicato nella fatture emesse .

    Il professionista incaricato dell’apposizione del visto di conformità dovrà fare le necessarie verifiche.

    La norma prevede:

    che “i soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.”


    La nuova disposizione deve essere applicata anche dai soggetti nei cui confronti viene subappaltato il lavoro?

    La risposta è positiva in quanto anche i subappaltatori sono tenuti a  garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto scelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.

    Il professionista incaricato dell’apposizione del visto, dovrà verificare anche i contenuti del contratto di subappalto, quindi non solo dell’appalto tra committente e appaltatore.

     

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