Per cessione o sconto in fattura necessaria la SOA.
L’obbligo dell’attestazione scatterà per i lavori sopra l’importo di 516 mila euro. Restano esonerati gli interventi già iniziati all’entrata in vigore della legge
La novità introdotta nella legge di conversione del decreto legge Taglia prezzi.
L’obbligo della attestazione Soa , sopra i 516mila euro, si estenderà non solo al 110%, ma anche a tutti i bonus casa per i quali siano previsti cessione del credito e sconto in fattura.
In presenza delle agevolazioni sopra la soglia di 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese in possesso dell’attestazione Soa.
L’attestato SOA viene rilasciato da una Società organismo attestazione, un soggetto di diritto privato vigilato dall’Anac, e che serve nelle opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro.
In pratica le imprese devono avere una comprovata capacità di effettuare lavori di un certo peso economico.
Entrata in vigore della norma: di fatto, l’obbligo scatterà solo dal 1° gennaio 2023, quando mancheranno solo 12 mesi alla fine della possibilità di applicare il superbonus al 110%.
In ogni caso, sino al 30 giugno 2023 saranno ammesse anche le imprese che abbiano solo fatto richiesta di attestazione, mentre dal 1° luglio 2023 dovranno averla comunque ottenuta.
Per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione, l’attestazione non è obbligatoria per i lavori del superbonus se i lavori sono già iniziati o se i contratti di appalto o subappalto sono già stati firmati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Taglia prezzi (presumibilmente tra qualche giorno).
Quindi la firma del contratto deve essere ufficialmente apposta con data anteriore all’entrata in vigore.