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Bonus digitalizzazione servizi ricettivi 2015

  • di Luigi Mondardini

    La domanda per il bonus relativo ai costi sostenuti nel 2015 va presentata dal 25 al 26 febbraio

    Il bonus è un credito d'imposta in favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione della struttura nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 ed è pari al 30% dei costi sostenuti, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo. 
     
    Viene riconosciuto fino ad un massimo di 12.500 euro e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
     
    La presentazione della domanda per accedere al bonus digitalizzazione servizi ricettivi, per il periodo d'imposta 2015 , con effetto in UNICO 2016, deve essere presentata in via telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact dalle ore 10:00 di giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 16:00 di venerdì 26 febbraio 2016.
     
    Occorre preventivamente la registrazione al Portale  e compilazione dell'istanza fino alle ore 16:00 di mercoledì 24 febbraio 2016.
     
    Come previsto dal Decreto attuativo, il Mibact, effettuate le opportune verifiche, pubblica nel  proprio sito l'elenco delle domande ammesse, comunicando alle imprese il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo del credito effettivamente spettante.  Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
     
    Le imprese del settore turismo interessate dal credito d'imposta sono quelle che svolgono attività rientranti nella Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007.
     
    Sono, inoltre, interessati le agenzie di viaggi ed i tour operators specializzati nel turismo "in coming", appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007 qualora, applicando il nuovo studio di settore WG78U approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2015, risultino appartenere ai Cluster 2 ("agenzie con attività di organizzazione specializzate in turismo incoming") e 7 ("agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming").
     
    A tali imprese è riservato non più del 10% degli stanziamenti annui disponibili.
     
    Per fruire del credito d'imposta previsto dal Decreto cultura e turismo, gli interventi volti alla digitalizzazione della struttura ricettiva / agenzia di viaggi e tour operators devono riguardare:
     
    - Impianti wi-fi, siti web, programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui  canali digitali, spazi promozionali e pubblicità, servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale,  strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte per l’ospitalità di persone con disabilità, formazione del titolare e del personale.
     
    Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%.  L'importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a € 12.500 (= 30% di € 41.666).
     
    Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
     
    L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
     
    Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso ed è utilizzabile in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
     
    Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, con Risoluzione n. 85/E del 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo  6855.
     
    Il campo “anno di riferimento” del modello F24 va valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” (2015, per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2015).
     

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