Acquisto o la costruzione di box e posti auto pertinenziali,
Cosa indicare nella dichiarazione dei redditi 2027, mediante modello 730/2027 o modello Redditi Persone Fisiche 2027.
LA DETRAZIONE
La detrazione IRPEF prevista per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per:
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la realizzazione di autorimesse o posti auto;
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l’acquisto di box o posti auto già realizzati da un’impresa costruttrice.
In entrambi i casi è indispensabile che esista, o venga costituito, un vincolo di pertinenzialità tra il box o il posto auto e un’unità immobiliare a uso abitativo.
In caso di acquisto, la detrazione non si calcola sull’intero prezzo pagato, ma esclusivamente sulle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del box o posto auto. Tale importo deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
In caso di costruzione diretta, anche in economia, sono agevolabili le spese documentate relative alla nuova realizzazione del box o posto auto pertinenziale. Non è sufficiente il semplice acquisto di un box già esistente da un soggetto privato.
GLI IMPORTI
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione spetta, in base alle regole generali del bonus ristrutturazioni:
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nella misura del 50%, quando il box è pertinenziale all’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile;
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nella misura del 36%, negli altri casi.
Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a euro 96.000 per unità immobiliare, considerando complessivamente anche le eventuali altre spese di recupero edilizio sostenute sulla stessa abitazione e sulle relative pertinenze. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
In caso di acquisto, resta fermo che la percentuale di detrazione si applica soltanto al costo di costruzione certificato dall’impresa, anche quando il prezzo complessivo pagato per il box è superiore.
IL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ
Il box o posto auto deve essere destinato in modo durevole al servizio dell’abitazione.
In caso di acquisto, il vincolo di pertinenzialità deve risultare:
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dall’atto notarile;
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oppure da un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato.
La detrazione può spettare anche per gli acconti pagati prima del rogito, purché il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione nella quale viene richiesta l’agevolazione e contenga l’impegno a costituire il vincolo pertinenziale.
Il beneficio può essere riconosciuto anche quando il pagamento viene effettuato prima dell’atto notarile, a condizione che il vincolo venga formalmente costituito prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
I PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati mediante apposito bonifico bancario o postale per ristrutturazioni edilizie, dal quale risultino:
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la causale del versamento;
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il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
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il codice fiscale o la Partita IVA del soggetto che riceve il pagamento.
Il bonifico deve essere disposto dal soggetto che intende usufruire della detrazione.
La detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto che abbia effettivamente sostenuto la spesa, purché nella fattura o nella documentazione venga annotata la relativa percentuale di partecipazione alla spesa.
Solo nella particolare ipotesi di acquisto di un box pertinenziale, l’agevolazione può essere riconosciuta anche in assenza del bonifico dedicato, purché:
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il pagamento sia effettuato in presenza del notaio;
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il costruttore rilasci, oltre all’attestazione del costo di realizzazione, una dichiarazione sostitutiva che confermi l’inclusione del corrispettivo nella propria contabilità.
LA DOCUMENTAZIONE
Ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi occorre:
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atto di acquisto o preliminare registrato dal quale risulti il vincolo di pertinenzialità;
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fatture e quietanze relative alle spese sostenute;
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attestazione del costruttore contenente il costo di realizzazione imputabile al box o posto auto;
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copia dei bonifici bancari o postali effettuati;
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eventuale titolo edilizio dal quale risulti la realizzazione del box e il collegamento pertinenziale con l’abitazione;
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eventuale annotazione relativa alla ripartizione della spesa tra più soggetti;
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documentazione attestante l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale, qualora si intenda applicare la detrazione del 50%.