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BONUS ASILO NIDO

  • di Francesco Mondardini

    Circolare del 27 marzo 2026 l’INPS

    Fornite  le nuove indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare per l’anno 2026, con apertura della piattaforma per le domande a partire dal 1° aprile 2026.

    Di seguito una sintesi delle principali novità e modalità operative.

     

    ?? NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    Il contributo trova fondamento nell’art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016, successivamente modificato da vari interventi normativi che hanno esteso il beneficio ai servizi educativi autorizzati e modificato la durata delle domande, oltre a introdurre un nuovo indicatore ISEE di riferimento.

    Restano invariati i requisiti soggettivi (residenza, cittadinanza o titolo di soggiorno) e i limiti di cumulabilità con altre agevolazioni.

     

    ?? NOVITA' PRINCIPALI PER IL 2026

    Domande non più annuali. Dal 1° gennaio 2026 la domanda:

    • non deve più essere presentata ogni anno;
    • resta valida fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni;
    • richiede solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il contributo.

     

    Nuovo ISEE di riferimento. L’importo del bonus viene determinato sulla base dell’ISEE per prestazioni familiari, al netto dell’Assegno Unico (AUU).

    Per bambini nati dal 1° gennaio 2024:

    • fino a 40.000 € → € 3.600 annui
    • oltre 40.000 € o ISEE assente → € 1.500 annui

    Per bambini nati prima del 2024:

    • fino a 25.000,99 € → € 3.000 annui
    • da 25.001 € a 40.000 € → € 2.500 annui
    • oltre 40.000 € o ISEE assente → € 1.500 annui

    Il contributo è erogato:

    • in 11 mensilità per il bonus nido;
    • in un’unica soluzione per il supporto domiciliare.


     

    ?? SERVIZI AMMESSI

    Sono finanziabili esclusivamente i servizi educativi autorizzati, tra cui:

    • asili nido e micronidi
    • sezioni primavera
    • spazi gioco
    • servizi educativi domiciliari

    Restano esclusi i servizi a carattere meramente ricreativo o assistenziale non educativo.

     

    ?? PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

    La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite:

    • portale INPS (con SPID di livello 2, CIE o CNS);
    • patronati.

    Il servizio è accessibile dal sito INPS nella sezione:
    “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per genitori” → “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

    All’atto della domanda, il richiedente deve indicare:

    • la tipologia di contributo richiesto (asilo nido o supporto domiciliare);
    • i dati della struttura educativa;
    • gli estremi del titolo autorizzativo (per strutture private);
    • l’IBAN per l’accredito, selezionato o inserito tramite il sistema integrato INPS (c.d. sistema SUGI).

     

    ?? RIMBORSO DELLE SPESE

    Il contributo viene riconosciuto esclusivamente a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

    Sono ammesse:

    • rette mensili;
    • quota pasti;
    • imposta di bollo;
    • IVA agevolata.

    Non sono invece rimborsabili:

    • spese di iscrizione;
    • servizi di pre e post scuola;
    • servizi ricreativi;
    • IVA ordinaria.

    Ai fini del rimborso è necessario presentare:

    • fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
    • prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno non trasferibile, ecc.).

    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo, pena la perdita del diritto al rimborso.

     

    In caso di perdita dei requisiti (es. residenza), il beneficio viene interrotto e l’INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

    L’INPS effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla documentazione presentata.

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