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Bonus affitti: cessione del credito

  • di Luigi Mondardini

    Dal 13 luglio possibile cedere il credito di imposta.

    Il credito di imposta ( art. 65 del decreto Cura Italia e art. 28 del decreto Rilancio) una volta ceduto , sarà effettivamente utilizzabile dal cessionario, che può essere anche lo stesso locatario.

    L’utilizzo, però, dovrà essere successivo alla comunicazione dell’avvenuta cessione all’Agenzia delle Entrate.


    La possibilità di cessione trova disciplina nell’art. 122 del decreto Rilancio:

     “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.
     

    Si fa riferimento alla cessione del credito, anche parziale, a soggetti terzi e quindi anche  in favore del locatore.

    L’ Agenzia delle Entrate ha confermato, con la Circ. n. 14/E del 6 giugno 2020, il legittimo utilizzo del credito di imposta come mezzo di pagamento del canone di locazione.

    Esempio: consideriamo che  il canone di locazione mensile sia pari a 1.500  euro; se con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2020, si è verificata una riduzione del fatturato, rispetto ai corrispondenti periodi dell’anno precedente, di almeno il 50 per cento, il locatario potrà vantare un credito di imposta pari a 2.700 (il 60 per cento di 4.500 euro).

    Tale importo potrà essere utilizzato come mezzo di pagamento in favore del locatore.

    Il provvedimento direttoriale del 1° luglio  prevede la necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate e preventivamente la cessione del credito.

    Inoltre si osserva che  se il credito di imposta oggetto di cessione trova origine nell’avvenuto pagamento è evidente che il pagamento del canone di locazione, effettuato in parte in denaro e in parte tramite l’operazione di cessione, debba essere sempre precedente o al massimo in pari data, rispetto al momento in cui si perfeziona, con il consenso del locatore, la cessione del credito.

    Viceversa, se il pagamento dell’importo residuo fosse effettuato dopo la data di cessione, il locatario si troverebbe ad aver ceduto un credito di imposta non ancora esistente.


    Per tale ragione si pone il problema della forma e, preferibilmente, dell’esigenza di dare perlomeno una data certa relativamente all’avvenuta cessione del credito.

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