Lo prevede il D.L. n.11/2023 approvato dal CdM.
Non é più possibile optare per cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi né per richiedere lo sconto in fattura.
Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale; il blocco si riferisce alle opzioni a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto.
Sono comunque previste alcune eccezioni che interessano,
Per quanto riguarda, invece, il passato, resta tutto confermato, mentre, per i lavori in essere è prevista una disciplina derogatoria che, però, è soggetta ad alcune condizioni.
A decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), in relazione agli interventi sotto elencati, non è consentito l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.
Si ricorda che gli interventi interessati sono quelli relativi:
- al recupero del patrimonio edilizio;
- all’efficienza energetica;
- all’adozione di misure antisismiche;
- al “bonus facciate”;
- all’installazione di impianti fotovoltaici;
- all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- al “Superbonus”.
Il blocco totale vale dal 17 febbraio 2023 in poi; tuttavia è stata prevista una disciplina transitoria con relative eccezioni per i lavori che sono già in essere.
In particolare per il Superbonus il blocco non vale per le opzioni relative alle spese per le quali in data antecedente al 17 febbraio:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).
Un altro importante intervento previsto nel decreto riguarda l’esclusione della responsabilità solidale dei cessionari dei bonus edilizi in presenza di alcune condizioni.
In particolare, si prevede che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, non c’è concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto se costoro dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.