Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016, n. 23/E , ultimi chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai c.d. “maxi ammortamenti”.
Si tratta dell’agevolazione a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti (in proprietà / leasing) in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
In particolare è stato confermato che l’agevolazione spetta: − all’affittuario / comodatario dell’azienda nel caso in cui non sia stata prevista la deroga convenzionale di cui all’art. 2561, C.c..
Con riferimento alle spese di miglioria su beni di terzi (locazione / comodato) nel caso in cui siano rappresentate da beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Per i beni in leasing acquisiti nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, anche in relazione al riscatto del bene.
Per i beni in leasing la maggiorazione è fruibile in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato DM 31.12.88.
A tal proposito l’Agenzia rammenta che la durata del contratto di leasing e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni, può differire da quella minima fiscale.
In particolare:
- Durata contratto uguale al periodo minimo di deducibilità: i canoni sono deducibili “con lo stesso ritmo” con cui sono imputati a Conto economico.
- superiore al periodo minimo di deducibilità : i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a Conto economico, in applicazione al principio di previa imputazione ex art. 109, comma 4, TUIR.
- inferiore al periodo minimo di deducibilità : i canoni sono deducibili in un periodo maggiore rispetto a quello di imputazione a Conto economico. In tal caso si determina un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio e pertanto, nel periodo di imputazione dei canoni a Conto economico, è necessario effettuare una variazione in aumento nel mod. UNICO per la parte non deducibile fiscalmente.
La maggiorazione del 40%, come specificato dalla Circolare n. 23/E, va determinata sulla quota capitale dei canoni.
In caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, le quote dedotte non devono essere restituite.
Si precisa inoltre che la maggiorazione spetta anche con riferimento ai beni (agevolati) riscattati; in particolare:
- è applicabile ai beni riscattati, anche successivamente al 31.12.2016, relativi a contratti stipulati (beni consegnati) nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 (ad esempio, bene riscattato il 15.3.2019 relativamente ad un contratto stipulato il 10.11.2015);
- non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato 15.10.2015 – 31.12.2016 riferiti a contratti stipulati antecedentemente (ad esempio, bene riscattato il 10.3.2016 relativamente ad un contratto stipulato il 10.6.2013).
In caso di cessione del contratto di leasing prima della relativa scadenza:
- le eventuali quote non dedotte della maggiorazione non possono esser utilizzate né dal cedente né dall’acquirente;
- le quote dedotte sono definitive; non è infatti previsto alcun meccanismo di “restituzione”.