L’iva agevolata in presenza di prestazioni con fornitura di beni sgnificativi.
In caso di prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata” si applica l’IVA agevolata al 10%.
Restano escluse dall’agevolazione le cessioni di beni, tuttavia fanno eccezione i beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999, e precisamente: ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza.
In presenza di beni di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni; in pratica sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Nel corso di Telefisco 2016 è stato posto il quesito :
- se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio. Ciò determinerebbe un aumento del valore della prestazione ,riducendo il valore dei beni significativi, con un ampliamento della parte soggetta ad IVA ridotta.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:
- le componenti e le parti staccate degli infissi (quali le tapparelle), fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscono parte integranti degli infissi e che, dunque, il loro valore debba confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
In via generale, tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria precisa che con riferimento alle “parti e pezzi staccati di beni significativi” la C.M. 71/E/200 ha chiarito che “il limite di applicabilità dell’agevolazione previsto per i beni significativi concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono”.
Le componenti staccate, quando vengono fornite nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione.