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Beni non superiori a 516,46 euro e super ammortamento

  • di Luigi Mondardini

    Scelta civilistica e fruizione del super ammortamento.

    Con una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 145/E  è stato affrontato il  tema concernente il trattamento fiscale a fronte della  decisione  di ammortizzare in bilancio il costo di beni il cui valore non supera il vecchio milione di lire in più esercizi.
     
    La risoluzione dell’Agenzia ricorda che: 
     
    - il super ammortamento dà luogo ad una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per coloro che svolgono un’attività d’impresa;
     
    - la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale; 
     
    - con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, qualora, per effetto della super quota del 40%, il valore del costo superi la soglia, non viene comunque meno la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio dell’acquisto.
     
    In particolare l’Agenzia afferma che:
     
    - ove  il contribuente decida di ammortizzare in bilancio i beni in questione in più esercizi, la maggiorazione del 40% deve essere fruita di anno in anno nella misura che risulta dall’applicazione del coefficiente di ammortamento fiscale specifico del bene.
     
    In pratica si deducono le quote di ammortamento dei beni secondo le regole ordinarie e  si deducono  extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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