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Beni di impresa: la nuova rivalutazione

  • di Luigi Mondardini

    Beni materiali e immateriali.

    Lo prevede il decreto di agosto consentendo la rivalutazione , anche solo contabilmente dei propri beni, sia materiali che immateriali.

    Le imprese si possono pertanto patrimonializzare mediante una rivalutazione dei beni d’impresa a costi ridotti e ad effetto rapido.

    E’ oggettivamente una rivalutazione economica  per almeno due motivi:

    1. dato che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori imputati ai fini civilistici passa attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 3% .
    2. Inoltre per il fatto che questa rivalutazione non deve necessariamente riguardare tutti i beni della medesima categoria omogenea ( come nelle precedenti versioni) , ma opera distintamente per ciascun bene.

    Dalla rivalutazione sono esclusi:

    • i beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa;
    • le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni finanziarie, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

    Con la norma approvata , è quindi  possibile individuare, già nei bilanci 2020,  i cespiti che dovranno essere rivalutati fiscalmente ; in  particolare:

    - la deducibilità delle maggiori quote di ammortamento sui beni rivalutati hanno rilevanza fiscale già nel periodo di imposta 2021; tuttavia  ai fini della rivalutazione finalizzata a dedurre maggiori quote di ammortamento dal 2021, è bene tener presente che i maggior valori non influenzano il calcolo del super ammortamento o dell’iper ammortamento, in quanto queste ultime agevolazioni hanno come base il costo di acquisizione fatturato del cespite.

    i maggiori valori dei cespiti, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza, saranno riconosciuti non prima del periodo di imposta 2024 nell’ipotesi di loro cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

    Inoltre i  maggiori valori fiscalmente attribuiti ai cespiti incrementa  già nel 2021 il plafond di deducibilità del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione previste dall’art. 102 comma 6 del TUIR, nonché le soglie dei ricavi minimi presunti utilizzati per la verifica dell’operatività della società ai sensi dell’art. 30 delle legge 724/1994.

     

    Si supponga il seguente esempio:

    • una società immobiliare detiene  in bilancio 2019 quattro  immobili abitativi che dà in locazione a terzi, ed essendo “ immobili patrimonio”  ai sensi dell’art. 90 del TUIR non vanno ammortizzati.
    • Il valore fiscale di ciascun immobile è di 200 mila euro, per un valore complessivo dei fabbricati iscritti in bilancio di euro 800.000;
    • Si ipotizzi  che il valore di perizia di ciascun immobile sia di 300 mila euro, ma che la società abbia  convenienza a rivalutare fiscalmente soltanto un’immobile in quanto dovrà essere venduto nel 2024, mentre per gli altri immobili non si ritiene esservi alcuna convenienza alla rivalutazione considerato che trattasi di cespiti non ammortizzabili.
    • L’imposta sostitutiva che la società pagherà per procedere alla rivalutazione fiscale dell’immobile è di euro 3.000,00 ( 3% ).
    • Nel 2024 l’immobile rivalutato verrà venduto al prezzo di 300 mila euro scontando una plusvalenza tassabile pari a  zero, e dunque un risparmio fiscale pari alla differenza tra la tassazione IRES/IRAP  e l’imposta sostitutiva del 3%.

     

    Rivalutazione solo civilistica e non fiscale.

    La rivalutazione dei beni prevista dalla norma può essere effettuata anche in forma gratuita; in questo caso ha solamente valenza contabile e non fiscale.

    Ovviamente le maggiori quote di ammortamento calcolate ai fini contabili comporteranno delle variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

    Nel caso di rivalutazione gratuita  il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione d’imposta, e dovrà essere imputato  al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione.


    Quindi, in caso di distribuzione ai soci verrà tassata in capo a questi al pari dei dividendi.

     

    Il saldo attivo di rivalutazione

    Nel caso in cui la rivalutazione abbia valenza fiscale con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% ,  il saldo attivo di rivalutazione monetaria iscritto nel bilancio 2020 in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati può essere imputato a capitale o accantonato in un’apposita riserva in sospensione di imposta e può essere ridotta solo osservando le disposizioni dettate dal Codice Civile ai commi 2 e 3 dell’articolo 2445, per la riduzione del capitale esuberante.

    E’ comunque possibile utilizzare la riserva a copertura di perdite, ma in questo caso, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

    In caso di attribuzione ai soci, le somme aumentate dell’imposta sostitutiva concorreranno a formare il reddito imponibile della società e dei soci; tuttavia è possibile affrancare in tutto o in parte il saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva del 10%.

    Il saldo attivo di rivalutazione - qualora affrancato - è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione.

    Poiché le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

    La rivalutazione per integrare il patrimonio

    La scelta di aderire alla rivalutazione dei beni di impresa, anche  solo in modo gratuito, comporta la costituzione di una voce di patrimonio netto costituito dal saldo attivo di rivalutazione, che come abbiamo visto può essere liberamente utilizzabile per la copertura delle perdite.

    Si tratta di una opportunità da considerare attentamente ,soprattutto in presenza di perdite tali da intaccare il patrimonio in società poco patrimonializzate;  nel caso dell’incapacità dei soci di effettuare nuovi conferimenti, la rivalutazione può evitare di dover sciogliere o trasformare la società in altre tipologie che non richiedono un capitale minimo.



     

     

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