I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito caratteristiche e ambito di applicazione della nuova detrazione del 75% riconosciuta per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Rientrano tra i possibili beneficiari:
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Persone fisiche "private".
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Imprese.
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Lavoratori autonomi.
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Società di persone.
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Società di capitali.
Interventi ammessi:
Si riporta di seguito un elenco coi principali interventi ammessi all'agevolazione fiscale:
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sistemazione a norma / installazione da nuovo di un ascensore;
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predisposizione di rampe per superare eventuali differenze di livello per entrare nell'edificio / accedere agli ascensori;
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sistemazione di servizi igienici;
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installazione di servoscala / montascale.
Spese collaterali ammesse:
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automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche allo smaltimento e alla bonifica dei materiali dell'impianto sostituito;
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soluzioni automatizzate sull'impianto elettrico per l'apertura / chiusura delle porte di accesso;
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la revisione / installazione di pulsantiere per ascensori / citofoni, in modo che risultino fruibili anche da parte delle persone con disabilità;
Immobili interessati:
Gli interventi agevolati possono riguardare immobili di qualsiasi categoria catastale (abitativi e non abitativi) e di qualsiasi natura (strumentali, beni merce / patrimoniali).
È stato inoltre evidenziato che i lavori devono essere eseguiti su "edifici esistenti" e quindi non sono agevolati gli interventi effettuati gli immobili in costruzione.
La detrazione:
La detrazione è fruibile in 5 quote annuali.
La spesa massima agevolabile è pari a:
€ 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari*;
€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari*.
*Il limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto costituisce la spesa massima agevolabile riferita all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Francesco Mondardini