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Balneari: gli indennizzi per chi perde la concessione

  • di Francesco Mondardini

    Linee guida

     

    Balneari: gli indennizzi per chi perde la concessione

    Linee guida

    il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso le nuove linee guida per stimare l’indennizzo al concessionario uscente, quando la concessione viene assegnata a un diverso gestore.

     

    È un riferimento utile per capire quali investimenti documentare e come valutarli. Il quadro attuativo è ancora in definizione: conviene intanto mettere in ordine la documentazione dello stabilimento.

     

    CHI PAGA

    Il nuovo concessionario

    L’indennizzo è a carico del gestore che subentra.

    COME SI STIMA

    Con una perizia asseverata

    La valutazione precede la pubblicazione del bando.

     

     

    SETTE PUNTI DA CONOSCERE

     

    1

    Quando è previsto l’indennizzo

    L’art. 4, comma 9, della legge 118/2022 prevede l’indennizzo quando la concessione viene affidata a un soggetto diverso dal gestore uscente. Il bando deve indicarne valore, termini e modalità di pagamento.

     

    2

    Le due componenti da valutare

    • Investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, al netto degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti e non restituiti.
    • Equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni prima dell’avvio della procedura di gara.

     

    3

    Quali investimenti possono rientrare

    Le linee guida considerano i beni che conservano un’utilità economica per il nuovo gestore: ad esempio cabine fisse, piscine, impianti sportivi, interventi per l’accessibilità e manutenzioni straordinarie con utilità residua.

    La stima tiene conto dello stato e della vita utile dei beni. Secondo le linee guida, anche un bene già ammortizzato contabilmente può conservare un valore da valutare: serve una verifica concreta.

     

    4

    Quali beni sono generalmente esclusi

    Lettini, ombrelloni, cabine amovibili e attrezzature che restano di proprietà del gestore uscente sono generalmente esclusi, salvo diversa previsione del bando. La loro eventuale vendita al subentrante va valutata separatamente.

    Sono escluse le opere soggette a ordini di demolizione o ripristino. Gli investimenti segnalati dall’ente come illegittimi sono di regola esclusi dalla valutazione.

     

    5

    La perizia: nomina e costi

    La quantificazione avviene con una perizia asseverata acquisita dall’ente concedente prima del bando. Il professionista, o il collegio di professionisti, è nominato dall’ente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

    Il costo della perizia è a carico del concessionario uscente.

     

    6

    I documenti da preparare

    Per ricostruire gli investimenti è utile raccogliere:

    • fatture, registro dei beni ammortizzabili e documentazione contabile;
    • elenco degli interventi, con date, costi e contributi pubblici ricevuti;
    • titoli autorizzativi, documentazione tecnica e contratti di leasing;
    • dati sul personale, inquadramenti e costo del lavoro, secondo le richieste della procedura.

     

    7

    A che punto sono le regole

    Le linee guida, diffuse con l’Informativa CNDCEC n. 121 del 16 ottobre 2026, sono indicazioni tecnico-professionali. Il bando tipo nazionale è ancora in definizione: il relativo parere è previsto in Conferenza Unificata il 22 ottobre 2026.

    La valutazione dovrà tenere conto della normativa e degli atti dell’ente concedente. Le linee guida non attribuiscono da sole un importo certo a ogni stabilimento.

     

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