Pubblicato sulla G.U. il Decreto che definisce le modalità operative.
Viene riconosciuta agli avvocati, c.d. “d’ufficio”, che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, di compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA), nonché di pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
Attraverso la Piattaforma elettronica di certificazione , i soggetti interessati devono comunicare la scelta per l’utilizzo dei suddetti crediti in compensazione.
L’art. 1, commi da 778 a 780, Finanziaria 2016 ha previsto a favore degli avvocati c.d. “d’ufficio” che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, la possibilità di compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) nonché pagare i contributi previdenziali dei dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo degli stessi, aumentato dell’IVA e del relativo contributo previdenziale (CPA).
Con la recente pubblicazione sulla G.U. 27.7.2016, n. 174 del DM 15.7.2016, il MEF di concerto con il Ministero della Giustizia ha definito gli aspetti necessari per rendere operativa l’agevolazione in esame.
I crediti sono utilizzabili in compensazione nel rispetto dei seguenti requisiti:
- devono essere liquidati dall’Autorità giudiziaria con Decreto di pagamento di cui all’art. 82, DPR n. 115/2002;
- non devono essere pagati, nemmeno parzialmente e non deve essere stata proposta opposizione di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002;
- in relazione agli stessi deve essere stata emessa fattura elettronica / cartacea “registrata” sulla Piattaforma elettronica.
Tramite la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), con riferimento alle suddette fatture (elettroniche / cartacee) l’interessato deve esercitare l’opzione al fine di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare tramite atto di notorietà il rispetto dei predetti requisiti.
La scelta in esame va esercitata per l’intero importo della fattura:
- per il 2016 dal 17.10 al 30.11.2016;
- dal 2017 dall’1.3 al 30.4 di ciascun anno.
In base all’art. 4 del Decreto in esame la Piattaforma elettronica di certificazione “seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione … per l’ammissione alla procedura di compensazione”.
La selezione in esame avviene fino a concorrenza delle risorse stanziate dalla Finanziaria 2016 (€ 10 milioni), dando priorità alle fatture più remote e qualora le stesse siano emesse lo stesso giorno considerando l’ordine cronologico della dichiarazione di atto di notorietà.
In caso di superamento del suddetto limite, la relativa fattura viene esclusa per l’intero importo dalla selezione per l’ammissione alla procedura di compensazione. In tal caso è possibile comunque, per il medesimo credito, esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di atto di notorietà per gli anni successivi. Per ciascun fattura la Piattaforma elettronica di certificazione rilascia apposita comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.
Per le fatture non ammesse, l’opzione si intende automaticamente revocata.
Va infine evidenziato che, entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, la Piattaforma elettronica di certificazione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari e del relativo importo utilizzabile in compensazione.
I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, mediante il mod. F24, esclusivamente tramite i (consueti) servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, per il pagamento di debiti fiscali dell’interessato e dei contributi previdenziali dei dipendenti, anche in più soluzioni nei limiti dell’importo comunicato dalla Piattaforma elettronica di certificazione.