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Avviso bonario: la definizione

  • di Luigi Mondardini

    La sanzione sulle somme dovute a seguito di controllo automatizzato è pari al 30% .

    L’art. 2 co. 2 del DLgs. 462/97 prevede che, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ,l’ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo, ovvero al 10% della maggiore imposta o del minor credito.
     
    Una volta perfezionata la definizione dell’avviso bonario, le somme corrisposte non possono più essere contestate, ad esempio mediante rimborso.
     
    Gli importi derivanti dall’avviso bonario rientrano nella disciplina dei versamenti unificati ex art. 17 del DLgs. 241/97, quindi devono essere pagati tramite modello F24, che, di norma, è già allegato alla comunicazione. 
     
    È ammessa la compensazione con crediti disponibili.
     
    Potrebbe succedere che il termine per il versamento delle somme o delle rate cada di sabato o in giorno festivo; in tale ipotesi il termine per il pagamento degli importi è prorogato al primo giorno feriale successivo.
     
    Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo.
     
    La definizione a 1/3 delle sanzioni derivanti dall’avviso bonario presuppone  che il versamento degli importi o della prima rata avvenga entro 30 giorni dallo stesso.
     
    L’avviso bonario può essere recapitato, tramite mezzi telematici, presso l’intermediario abilitato che ha curato la trasmissione della dichiarazione.
     
    In tal caso  ai fini della definizione il contribuente dispone di un tempo maggiore, poiché il termine dei 30 giorni, entro cui deve avvenire il versamento, “decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica” della comunicazione.
     
    Quindi  il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso. 
     
    I 60 giorni decorrono dalla data di invio dell’avviso all’intermediario: non rileva il giorno in cui è avvenuto lo “scarico” dell’avviso
     
    La totalità delle somme o la prima rata vanno pagate entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria.
     
    L’art. 15-ter del DPR 602/73, inserito dal DLgs. 159/2015, ha introdotto uno speciale regime per i c.d. “lievi inadempimenti”, al fine di evitare che si contesti la decadenza dalla dilazione nonché dalla definizione per irregolarità poco consistenti. 
     
    Quindi non si ha decadenza per inadempimenti dovuti :
     
    - per  insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
     
    - per  tardivo versamento non superiore a sette giorni.•
     
    Quindi  il limite dei 10.000,00 euro pare l’unica condizione per vagliare se il versamento insufficiente (delle intere somme o della prima rata) sia o meno idoneo a disconoscere la definizione.
     
    In caso di inadempimento , si procede all’iscrizione a ruolo della somma non pagata nonché della sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 commisurata all’importo non versato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. 
     
     
     

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