Il Decreto Rilancio interviene nuovamente sulla questione.
La norma punta a consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.
Viene disposto che, in deroga allo Statuto del contribuente, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono:
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emessi entro il 31 dicembre 2020;
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notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Dunque, la soluzione da ultimo adottata è quella di una proroga annuale – anziché biennale - dei termini di decadenza.
Sono compresi atti, comunicazioni e inviti, non menzionati dai precedenti decreti legge, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, quali:
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gli avvisi bonari
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gli inviti all’adempimento;
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gli atti di accertamento relativi al bollo ;
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gli atti di accertamento relativi al superbollo
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atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative
Problematica resta, invece, la questione relativa alle cartelle di pagamento.
Viene poi disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative:
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alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatica ;
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alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ;
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allle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale .
Dall’analisi della disposizione citata, però, appare evidente come essa non faccia riferimento a eventuali cartelle di pagamento in scadenza nel 2020, la cui sorte resta quindi dubbia.
Infatti, tutte le cartelle relative alle ipotesi sopra indicate, , avrebbero dovuto essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione di quelle relative al controllo formale anno di imposta 2018, da notificarsi entro il 31 dicembre 2022.
In via generale, è altresì previsto che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto:
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sia gli interessi per ritardato pagamento ;
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sia gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;