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Assegnazione di beni possibile solo in presenza di riserve capienti

  • di Luigi Mondardini

    Necessità di annullare riserve contabili in misura pari al valore contabile attribuito ai beni assegnati.

    E’  la conferma che arriva dalla circolare n. 37/E del 16 settembre 2016

    Pubblicata la  circolare che “dovrebbe” precedere di poco anche la proroga della scadenza per l’assegnazione e cessione agevolata dei beni, il cui termine è fissato al 30 settembre 2016.

    Per potere accedere all’assegnazione  agevolata dei beni ai soci è necessario che vi siano riserve contabili, di utili o di capitali, da annullare come contropartita dell’assegnazione,  in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

    Il valore dei beni  può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile, ma l’assegnazione agevolata dei beni è possibile solo se vi sono  riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

    L’assegnazione agevolata insomma deve comunque essere rispettosa delle norme civilistiche e dei principi contabili di riferimento

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