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Assegnazione dei beni ai soci e rettifica IVA

  • di Luigi Mondardini

    Ai fini Iva non sono previste particolari agevolazioni e si applicano le regole ordinarie.

    Pertanto nella valutazione di procedere con una delle opportunità previste dalla legge di stabilità 2016 per l’operazione di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché per la trasformazione in società semplice e per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale,  occorre considerare l’impatto che l’operazione può avere sul versante IVA.

    L’Agenzia delle Entrate precisa  che i fabbricati, o le porzioni degli stessi, come disposto dall’articolo 19-bis2, comma 8, del DPR 633/1972, sono sempre considerati beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione, e ciò a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, vale a dire tra i beni merce o le immobilizzazioni.

    La rettifica IVA riguarda gli immobili acquisiti detraendo l’imposta e  deve essere effettuata ai sensi dell’ articolo 19-bis2 :

    -         in una unica soluzione, con riferimento ai decimi mancati al compimento del decennio.

    Per il calcolo del conteggio del periodo si deve tener conto:

    -         per i beni acquisiti in proprietà ,  l’inizio del periodo di osservazione decennale decorre dalla data di acquisto del bene immobile;

    -         per quelli acquisiti tramite contratto di leasing  dalla  data in cui avviene il riscatto da parte della società utilizzatrice. Tale ultima posizione è stata confermata dall’Agenzia nella circolare n. 26/E, con la conseguenza che l’imposta detratta sui canoni di locazione finanziaria, quali prestazioni di servizi, non può mai essere oggetto di rettifica della detrazione.

    La rettifica della detrazione sarà quindi applicata solo sull’imposta detratta in occasione del riscatto del bene immobile ,  a condizione che lo stesso sia avvenuto da meno di dieci anni rispetto alla data in cui avviene la cessione o l’assegnazione agevolata.

    Pertanto l’impatto di tale rettifica sarà generalmente modesto  in quanto la stessa è limitata a quella detratta all’atto del riscatto e comunque per i decimi mancati al compimento del decennio di osservazione.

     

     

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