La Finanziaria 2016 ripropone l’assegnazione agevolata all’8%.
Si tratta della possibilità per società di persone e di capitali, di assegnare ai soci i beni dell’impresa :
- entro il termine del 30.9.2016
- con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP pari all’8% ovvero al 10,5% per le società di comodo.
L’assegnazione può essere effettuata a fronte dell’annullamento di riserve di capitale e/o di utili. In caso di utilizzo di riserve in sospensione d’imposta è altresì dovuta un’imposta sostitutiva pari al 13%.
A seconda del tipo di società e della modalità di assegnazione si determinano effetti differenti in capo al socio.
Potranno fruire della assegnazione i soci presenti al 30.9.2015.
I beni oggetto di assegnazione agevolata comprendono le seguenti categorie:
- gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività;
- immobili patrimonio;
- immobili merce;
- mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività.
Oggetto di assegnazione possono quindi essere immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività.
Si tratta dei beni concessi in locazione / comodato ovvero, come specificato nella citata Circolare n. 112/E, “comunque non direttamente utilizzati dall’impresa”.
In pratica quando l’immobile strumentale per natura è utilizzato per l’esercizio dell’impresa, lo stesso assume la qualifica di bene strumentale per destinazione e, quindi, non è agevolabile.
Sono agevolate inoltre le assegnazioni di immobili merce e gli immobili ad uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. beni patrimonio, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR.
Sono assegnabili ( si veda la Circolare n. 112/E ) anche gli immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare.
In tal caso infatti la strumentalità è esclusa per gli immobili che, da un lato sono strumentali all’esercizio dell’attività, ma nel contempo rappresentano anche l’oggetto dell’attività imprenditoriale, quali, in generale, gli immobili locati a terzi.
Infine si possono assegnare i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività. Rimangono esclusi dall’agevolazione, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che svolgono attività di noleggio delle stesse.
Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione a prescindere dalla data di acquisizione. Di conseguenza una società potrebbe decidere di assegnare un immobile che risulta attualmente strumentale per destinazione qualora, prima dell’atto di assegnazione, non venga più utilizzato direttamente.
Si precisa infine che non è prevista la possibilità di assegnare quote di partecipazione in società.