Prevista la possibilità di far fuoriuscire dalla società immobili pagando una imposta sostitutiva.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP l’imposta risulta pari all’8%, salendo al 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione (periodo di osservazione 2013 – 2015).
Saranno dunque colpite dall’aliquota maggiorata le società considerate di comodo per almeno due volte nel triennio 2013-2014-2015.
La nuova possibilità di assegnazione agevolata di beni ai soci prevista nella Legge di Stabilità 2016 non prevede nessuna riduzione dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, a fronte di una tassazione agevola ai fini delle imposte dirette, si dovrà assolvere una tassazione IVA ordinaria.
In effetti ai fini IVA l’assegnazione di immobili ai soci è equiparata alle cessioni di beni, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 6 D.P.R. 633/1972; pertanto anche nel caso dell’assegnazione dell’immobile ai soci si applicano, ai fini IVA, le medesime regole previste per la cessione di immobili abitativi e strumentali. Si dovrà quindi far riferimento alle regole per la cessione degli immobili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8 –bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, a seconda che si tratti di immobile abitativo o di immobile strumentale.
Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 1 comma 119 Legge di stabilità dice testualmente che “per le assegnazioni e le cessioni ai soci le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà.”
Quindi le aliquote applicabili risulteranno essere :
- del 1% , ove ricorrano le condizioni per le agevolazioni prima casa comunque applicabili;
- del 4.5% per beni diversi dai terreni agricoli;
- del 7.5% per terreni agricoli a seguito dell’aumento dell’aliquota dell’imposta di registro al 15% - art. 1 comma 905 Legge stabilità 2016;
- del 2% per assegnazione aventi a oggetto fabbricati destinati specificatamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze (art. 4 lett. a) tariffa parte prima del Tur) nel rispetto dei termini previsti ex lege;
- in misura fissa (in caso di trasformazione in società semplice).
Ai sensi dell’art. 1 comma 117 della Legge di Stabilità 2016 sembra possibile utilizzare come base imponibile ai fini dell’imposta di registro ,il valore catastale, sia per i beni di natura abitativa (e loro pertinenze), sia per tutti gli altri beni dotati di rendita catastale.
Qualora tale interpretazione fosse confermata, per avvalersi dell’opzione per l’applicazione del valore catastale in luogo del valore venale in comune commercio (valore normale) si rende necessaria la richiesta da parte della società analogamente a quanto prescritto in materia di prezzo valore , anche nel caso in cui a beneficiarne dovesse essere il solo socio come nel caso in cui non si verifichi il presupposto per l’emersione di plusvalenze in capo alla medesima società.