Legge di Bilancio 2026 ripropone il regime fiscale agevolato.
La misura consente alle società di trasferire ai soci alcuni beni con una tassazione particolarmente favorevole e dovrà essere realizzata entro il 30 settembre 2026.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono beneficiare dell’agevolazione le seguenti società:
• società in nome collettivo (S.n.c.);
• società in accomandita semplice (S.a.s.);
• società a responsabilità limitata (S.r.l.);
• società per azioni (S.p.A.);
• società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
L’agevolazione si applica anche alle società che hanno come oggetto principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplice entro il 30 settembre 2026.
N.B.: I soci devono risultare iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2025, oppure essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, purché il trasferimento della partecipazione sia documentato con atto avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
BENI CHE POSSONO ESSERE ASSEGNATI
L’agevolazione riguarda in particolare:
• beni immobili non strumentali (ad esempio, immobili non utilizzati direttamente nell’attività);
• beni mobili iscritti in pubblici registri (come autoveicoli) che non sono utilizzati come beni strumentali dell’attività.
L'AGEVOLAZIONE FISCALE
L’operazione sconta un’imposta sostitutiva pari all’8% calcolata sulla differenza tra:
• il valore normale del bene assegnato (o il valore catastale per gli immobili, se più conveniente), e
• il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
Per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 10,5%.
L’imposta sostitutiva sostituisce imposte sui redditi e IRAP, con un significativo vantaggio fiscale.
Sono previste riduzioni anche sui tributi indiretti:
• imposta di registro ridotta della metà;
• imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
VERSAMENTI ED EFFETTI PER I SOCI
L’imposta sostitutiva deve essere versata secondo il seguente calendario:
• 60% entro il 30 settembre 2026;
• 40% entro il 30 novembre 2026.
Per i soci assegnatari:
• non si applicano le regole sulla distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve;
• il costo fiscale della partecipazione viene incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva, con effetti favorevoli in caso di futura cessione della partecipazione.