Può essere diretto o indiretto.
Il commercio elettronico è diretto quando tutte le fasi della transazione, vale a dire ordine, pagamento e consegna, avvengono e si perfezionano “ online”.
Normalmente si tratta di acquisti di beni immateriali “digitali”, privi di supporti fisici, quali software, immagini, testi, musica, film, ecc.. Ai fini fiscali tali operazioni sono considerate prestazioni di servizi.
Nel commercio elettronico indiretto, le operazioni sono considerate cessioni di beni e ai fini Iva sono trattate come “vendite a distanza” (ovvero per corrispondenza).
Tali operazioni si verificano quando:
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l’ordine ed eventualmente il pagamento avvengono e si perfezionano per via telematica;
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la consegna della merce avviene attraverso i canali tradizionali, vettore o spedizioniere, al domicilio dell’acquirente.
Affinché le operazioni, a fini Iva, siano trattate alla stregua delle “vendite a distanza”, occorre che:
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l’acquirente sia un privato consumatore o un soggetto assimilato (ente non commerciale oppure soggetto con partita Iva che tuttavia acquista per la propria sfera privata);
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il trasporto presso il domicilio dell’acquirente (cessionario) avvenga a cura del cedente o di terzi per suo conto.
Trovando applicazione le norme sulle “vendite a distanza”, tali operazioni:
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non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, salvo che non venga appositamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
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neppure sono soggette all’obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale .
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Resta tuttavia fermo l’obbligo di registrazione dei corrispettivi nell’apposito registro .