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Artigiani e commercianti: INPS al 24%

  • di Luigi Mondardini

    Circolare INPS n. 27: gestioni artigiani e commercianti.

    Il minimale di reddito per il 2018, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.710 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 77.717 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 101.427 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.
     
    Per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.710 euro.
     
    Il  contributo calcolato sul reddito minimale per il 2018 risulta così determinato: 
     
    - per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.777,84 euro annui (3.306,54 euro per i coadiuvanti under 21) per gli iscritti alla Gestione artigiani e a 3.791,98 euro (3.320,68 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) nel caso degli esercenti attività commerciali.
     
    Vengono applicate aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, a 46.630 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l’aumento dell’aliquota dell’1% .
     
    E’ previsto l’incremento dello 0,45% dell’aliquota “base”, per un importo complessivo, per il 2018, pari al 24%, a cui vanno applicati specifici incrementi o riduzioni.
     
    Per i soli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali va sommato lo 0,09%  per un valore totale dell’aliquota pari al 24,09%  ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
     
    Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età, ossia, la riduzione del 50% ,  nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (21% per gli artigiani e 21,09% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili.
     
    Per quanto riguarda il versamento dei contributi mediante il modello F24,  quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in quattro rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2018, nonché del 18 febbraio 2019, mentre i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo e secondo acconto 2018, dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF.
     

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