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Arriva la cedolare secca per gli affitti commerciali

  • di Luigi Mondardini

    Lo ha annunciato il Governo .

    La cedolare secca prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per la parte derivante dal reddito dell’immobile.

     

    Possono aderire a tale regime:

     

    • le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento

     

    a condizione:

    • di non locare l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
    • Inoltre  il regime non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

     

    L’aliquota della cedolare è del 21%, ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate  nei comuni con carenze di disponibilità abitative  nonché ai contratti a canone concordato riferito ad abitazioni situate nei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
     

     

    Tale regime agevolato fino ad ora poteva  essere scelto solo per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo.

     

    Per le pertinenze esse devono essere locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo; occorre peraltro  che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.


    Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

     

    La liquidazione dell’imposta avviene in sede di dichiarazione dei redditi e segue lo stesso meccanismo dell’IRPEF, con versamento di saldo e  acconto.

    Dal prossimo anno – se tutto sarà confermato – anche i  proprietari di locali commerciali potranno optare per la tassazione sostitutiva, con  l’aliquota  del 21%.

     

    La scelta del regime anche per le unità commerciali avrà le seguenti conseguenze:

     

    • da un lato il vantaggio per il locatore in termini di imposte dovute: si paga l’aliquota del 21% e non sono dovute imposte di registro e bollo;

     

    • dall’altro occorre tenere conto di  eventuali svantaggi quali l’impossibilità da parte del  proprietario di chiedere l’aumento del canone per tutta la durata del contratto, incluso l’aggiornamento Istat.

     

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