Una disamina viene fornita dalla circolare 26 del 13 dicembre 2018.
L’introduzione dell’esterometro consentirà di portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI e ciò in relazione al fatto che dal 2019 è stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro).
L’obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.
Viceversa non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano.
Sono esonerati dal nuovo obbligo, coloro che sono altresì esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l’esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati.
In particolare, rientrano nella semplificazione imprese e professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario.
Inoltre le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale, nonché coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera).