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Arriva l’Ecobonus 110%

  • di Luigi Mondardini

    Le novità del D.L.Rilancio

    Concessa la possibilità di usare la cessione del credito con il Fisco alla banca o all’impresa che realizza i lavori e monta gli impianti.

    L’alternativa:

    • rivolgersi alla banca per ottenere un prestito , rimborsando la banca con la cessione del credito; il 10% in più rispetto alla spesa sostenuta dovrebbe consentire di coprire gli interessi. Con il prestito ottenuto si pagherà  l’impresa che realizza le opere.
    • La seconda strada è lo «sconto in fattura» emesso direttamente dal costruttore o dall’impiantista: il credito con il Fisco viene girato direttamente all’impresa realizzatrice dei lavori che poi lo usa  direttamente nei rapporti con il Fisco o può, a sua volta, girarlo alla banca.

    Manca un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisca complessivamente, «le modalità attuative»  della nuova agevolazione.

    I lavori agevolati.

    Attenzione:  non  tutti gli interventi  sono agevolati.

    Per avere il 110% di sconto bisogna comunque prevedere nel pacchetto dei lavori almeno uno di questi due interventi:

    - il cappotto termico dell’edificio;

    - la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore.

    Questi due interventi danno l’accesso al superbonus e si portano dietro nell’ambito dell’agevolazione del 110% altri  tipi di interventi:

    • l’istallazione di pannelli solari;
    • gli impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari;
    • il rifacimento delle facciate;
    • l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;
    • tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus.

    In pratica: senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi vanno al 110% ma restano al loro sconto tradizionale 65% per l’ecobonus, 90% per le facciate, eccetera.

    Sismabonus:  questo  tipo di intervento ha accesso, da solo, allo sconto del 110%.

    Tutti questi interventi devono rispondere a requisiti e condizioni inclusi nel decreto o rinviati a decreti attuativi; si ricorda in particolare il risultato di un miglioramento di due classi energetiche (una sola classe solo nei casi in cui sia impossibile progredire di due) in base all’attestato di prestazione energetica (Ape).

    Resta sempre la possibilità di fare tutti i lavori già agevolati con i precedenti bonus edilizi al 65% o al 50%, con il vantaggio che anche in questo caso si potrà usare cessione del credito e sconto in fattura.

    I beneficiari del bonus.

    Le norme si applicano:

    • agli interventi effettuati dai condomini
    • sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
    • Sono viceversa esclusi gli «interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».

     

    Quanto si può spendere.

    La norma agevola i condomini dal momento che  gli edifici unifamiliari avranno una spesa massima ammissibile di 60mila euro per il cappotto termico e di 30mila per la caldaia.

    Ben più ampio è l’intervento ammesso al bonus nei condomini dove i 60mila euro per l’isolamento termico e i 30mila euro per le caldaie devono essere moltiplicati per il numero di unità immobiliari.

    In caso di condominio di dieci appartamenti 600mila per il cappotto e 300mila per la cadaia più tutti gli interventi agganciabili che rispondono ognuno al proprio limite ordinario (per i pannelli solari 48mila complessivi).

     

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