Si fa riferimento al dato del 1° gennaio del 2018.
Il versamento dell’acconto IMU e TASI che scade il 18 giugno, viene effettuato sulla base del 50% di quanto pagato per l’anno precedente.
Per le aree edificabili, la tassazione avviene sulla base del “valore venale in comune commercio”.
Si tratta delle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ciò che conta è la destinazione a scopo edificatorio prevista dal PRG adottato dal Comune anche se non ancora approvato dalla Regione, e/o per cui non sia ancora stato adottato l’eventuale piano particolareggiato.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore deve essere determinato con riferimento:
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alla zona territoriale di ubicazione
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all’indice di edificabilità
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alla destinazione d’uso consentita
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agli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la loro edificazione
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ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe
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all’effettività e prossimità nel tempo della loro utilizzabilità a scopo edificatorio nonché dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Tale metodo vale anche per i fabbricati in corso di costruzione o recupero in forza di un intervento individuato dalle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, fino al termine dell’intervento stesso o, se antecedente, alla data in cui viene di fatto utilizzato.
Anche in tal caso la base imponibile è data dal valore dell’area fabbricabile senza considerare il manufatto sovrastante.
Fanno eccezione le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) destinate all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali per le quali l’utilizzo prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici al fine di connotare l’immobile quale terreno agricolo (anziché come area fabbricabile) esentandolo conseguentemente dal tributo.
Gli enti locali potevano, ai fini ICI, stabilire in sede di regolamento i valori venali minimi delle aree fabbricabili considerando congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella prefissata.
Le Linee Guida MEF dell’11 luglio 2012 ne hanno confermato l’applicazione anche ai fini del calcolo dell’IMU.
Tuttavia, tali valori, non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente, ed hanno una funzione indicativa ai fini della determinazione del tributo.
In ogni caso il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato, mentre l’ente locale, in caso di accertamento, può determinare dei valori diversi da quelli riportati nel regolamento stesso.