Il DLgs. 8/2016 ha depenalizzato diverse condotte in materia di antiriciclaggio.
Si tratta delle ipotesi di:
- inadeguata verifica della clientela, punita con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55 co. 1 del DLgs. 231/2007);
- omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati, punita con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55 co. 4 del DLgs. 231/2007);
- assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, punito con la multa da 5.200 a 26.000 euro (art. 55 co. 6 del DLgs. 231/2007).
Per le violazioni commesse dal 6.2.2016 la multa è sostituita da una sanzione che, pur essendo di carattere amministrativo, può andare:
- da 5.000 a 30.000 euro, nelle ipotesi base;
- da 10.000 a 50.000 euro, in quelle “aggravate”.
Chi, anteriormente al 6.2.2016, non ha correttamente adempiuto agli obblighi in materia d'identificazione e registrazione dati ai fini della disciplina antiriciclaggio, verrà sanzionato, in virtù delle previsioni introdotte nel DLgs. 8/2016, in via amministrativa, sempre che il relativo procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
In particolare, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi relative alle violazioni in questione perpetrate ante 6.2.2016:
- nessun procedimento pendente;
- procedimento pendente ma non ancora definito;
- procedimento pendente e già definito.