Chiarimenti con la ris. Agenzia delle Entrate 15.9.2017 n. 118.
Precisazioni in merito alla cumulabilità del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (di cui all’art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106) con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super-ammortamento”).
L’art. 3 co. 3 del DM 7.5.2015, provvedimento attuativo del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, stabilisce infatti che il beneficio “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la suddetta previsione di non cumulabilità riguarda le misure agevolative:
- in vigore al momento dell’emanazione del decreto attuativo (vale a dire, al 7.5.2015);
- aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nonché le stesse finalità di quest’ultimo.
Tra di esse, rientra la detrazione del 65% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali, riconosciuta anche in favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa.
Il c.d. “super-ammortamento” non rientra invece tra le agevolazioni fiscali oggetto del divieto di cumulo previsto dal citato art. 3 co. 3 del DM 7.5.2015, in quanto introdotto successivamente all’adozione del suddetto provvedimento.
Inoltre tale agevolazione persegue finalità diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, oltre ad avere diverse caratteristiche.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive sia cumulabile con il “superammortamento” di cui all’art. 1 co. 91 - 94 della L. 208/2015, anche se le spese ammissibili alle due agevolazioni possano incidentalmente coincidere.