Iva interamente detraibile con fattura.
L’Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile a condizione che i costi siano inerenti allo svolgimento dell’attività e documentati esclusivamente da fattura.
Ciò vale sia per il professionista che per l’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972.
Nessuna detrazione se la spesa è documentata mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
Per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, trova applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5, del Tuir stabilisce che:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Ove detti costi si configurino quali spese di rappresentanza, il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75% deve rispettare anche l’ulteriore parametro di deducibilità, ovvero il limite dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.
È importante evidenziare che, dal 2017 (articolo 8 L. 81/2017), i limiti sopra indicati non trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è prevista analoga percentuale di riduzione della deducibilità.
L’art. 109, comma 5, Tuir stabilisce infatti che “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.
La limitazione della deduzione al 75% opera inoltre anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i limiti di deducibilità di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir: 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro; 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.
Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’articolo 95, comma 3, del Tuir.