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Al debutto la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

  • di Luigi Mondardini

    Scadenza : 31 maggio (salvo proroghe)

    Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione Iva con eccedenza a credito.
    Sono esonerati i :
     
    - i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno tali condizioni di esonero
     
    - i contribuenti minimi e forfetari.
     
    L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
     
    Il modello è costituito dal frontespizio dove indicare i dati generali del contribuente e i dati del soggetto che trasmette la comunicazione e dal  quadro VP  dove indicare i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche.
     
    In dettaglio vanno inseriti i seguenti dati:
     
    - rigo VP1:  mese o il trimestre di riferimento della liquidazione periodica. 
     
    - rigo VP2:  ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell’Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese le operazioni ad esigibilità differita, non imponibili o esenti;non soggette per carenza del presupposto territoriale ,soggette a reverse charge.
     
    - rigo VP3: ammontare complessivo degli acquisti interni o intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/1972; inoltre gli acquisti ad esigibilità differita, con Iva indetraibile, intracomunitari non imponibili , triangolari comunitari con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente. 
     
    - rigo VP4: ammontare dell’Iva a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, oltre che l’Iva a debito relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo (operazioni con Iva ad esigibilità differita). 
     
    - rigo VP5: ammontare dell’Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. 
     
    - rigo VP6 : l’Iva dovuta o a credito, come differenza tra i campi VP4 e VP5. 
     
    - rigo VP7 : l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.
     
    - rigo VP8:  l’Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). 
     
    - rigo VP9: l’ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
     
    - rigo VP10:  l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. 
     
    - rigo VP11:  l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24. 
     
    - rigo VP12:  gli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del primo, secondo e terzo trimestre per i contribuenti trimestrali.
     
    - rigo VP13: l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. 
     
    - rigo VP14:  in colonna 1 l’importo dell’Iva da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo. 
     

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