Comunicato stampa n. 112 del 16.07.2018 del Mef .
Le nuove misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.
Se il bonus previsto per il recupero del contributo al Ssn non ha subìto modifiche rispetto all’anno scorso, la deduzione forfettaria, quantificata in misura pari a 51 euro per il periodo d’imposta 2016, ha visto una drastica riduzione, e, nello specifico caso dei trasporti all’interno del territorio comunale è addirittura scesa a 13,30 euro.
In particolare:
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate è prevista per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). In questo caso per il periodo d’imposta 2017, la deduzione è prevista nella misura di 38,00 euro.
- Inoltre la deduzione forfetaria spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. In questo caso la deduzione è stabilita in misura pari al 35% dell’importo riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale (ovvero in misura pari a 13,30 euro).
Viene riconosciuto un credito a fronte delle somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando i codici 43 e 44 nel rigo RF55 e i i codici 16 e 17 nel rigo RG22.
I richiamati codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del comune e alla deduzione per i trasporti oltre il territorio comunale.