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Agenti: nuovo limite per la deducibilità del leasing auto

  • di Luigi Mondardini

    Dal 2017 limite di deducibilità a 5.164,57 euro

    L’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo:
     
    esclusivamente strumentale “nell’attività propria” dell’impresa o adibita ad uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a)) la deducibilità è pari al 100%
     
    dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis)) la deducibilità è pari al 70%;
     
    generalità dei casi (art. 164 c. 1 lett. b)) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di € 18.075,99.
     
    Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio e relativamente alle autovetture, autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale all’attività d’impresa, la percentuale di deducibilità è all'80%. 
     
    La legge di bilancio 2017 ha previsto dal 1 gennaio 2017 l'aumento del costo massimo deducibile per agenti e rappresentati per le auto in leasing da 3.615,20 a 5.164,57 euro. 
     
     
     
     
     
     
     

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