Dal 2017 limite di deducibilità a 5.164,57 euro
L’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo:
• esclusivamente strumentale “nell’attività propria” dell’impresa o adibita ad uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a)) la deducibilità è pari al 100%
• dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis)) la deducibilità è pari al 70%;
• generalità dei casi (art. 164 c. 1 lett. b)) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di € 18.075,99.
Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio e relativamente alle autovetture, autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale all’attività d’impresa, la percentuale di deducibilità è all'80%.
La legge di bilancio 2017 ha previsto dal 1 gennaio 2017 l'aumento del costo massimo deducibile per agenti e rappresentati per le auto in leasing da 3.615,20 a 5.164,57 euro.