Il D.L. 50/2017 fissa nuove regole sugli affitti brevi.
Sono i contratti di locazione abitativa :
- di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
- stipulati da persone fisiche
- al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa
- direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° giugno 2017 e ammettono l’opzione per la cedolare secca del 21%.
In particolare impongono ai soggetti che esercitano attività di intermediazione, anche online, di agire come sostituti d’imposta, effettuando una ritenuta del 21% sugli importi corrisposti a titolo di canone di locazione, se intervengono nella fase di pagamento.
Tale ritenuta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento e sarà considerata:
a) a titolo d’imposta se il percettore opterà per la cedolare secca
b) a titolo di acconto se si opererà nell’ambito del regime di tassazione ordinaria.
L’intermediario dovrà rilasciare la certificazione unica e dovrà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti,; l’omessa o infedele trasmissione dei dati comporterà l’applicazione di sanzioni da 250 a 2.000 euro.
Il regime di tassazione della cedolare secca viene dunque esteso ai contratti brevi stipulati al di fuori dell’attività d’impresa che prevedono la prestazione di servizi di pulizia locali e di cambio biancheria; ai contratti di sublocazione (in tal caso, però, pur operando il regime della cedolare secca, il reddito non potrebbe essere tassato quale reddito fondiario. Pertanto, in mancanza di opzione per la cedolare secca, il canone di locazione percepito sarebbe comunque tassato tra i redditi diversi); ai contratti di godimento oneroso stipulati dal comodatario dell’immobile.