Integrazione fattura elettronica
A partire dal 1 luglio 2022, con riferimento agli acquisti effettuati da soggetti non residenti si rende obbligatorio effettuare l’operazione di integrazione o l’emissione di autofattura mediante predisposizione di un file XML conforme al tracciato di fattura elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Questo obbligo deriva dal fatto che viene meno l’adempimento della trasmissione telematica, a cadenza trimestrale, del cd. "esterometro”.
Completamente diverso è il trattamento previsto per le operazioni di integrazione di operazioni interne soggette a reverse charge; per queste operazioni non è previsto alcun obbligo di integrazione in formato elettronico.
Le operazioni a reverse charge interno possono continuare ad essere gestite “su carta”:
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stampando la fattura
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annotando sulla stessa l’operazione di integrazione
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registrando il documento sia sul registro degli acquisti che sul registro delle fatture emesse;
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in alternativa alla stampa della fattura ed annotazione sulla stessa, è possibile produrre un documento separato, che contiene tutti i dati relativi alla fattura integrata e l’integrazione dell’IVA.
Tuttavia, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati con controparti estere, sia per quanto riguarda le operazioni interne soggette a reverse charge, è obbligatorio procedere alle operazioni di integrazione / autofattura in formato elettronico se si vogliono utilizzare i registri IVA precompilati.
Quindi se si vogliono utilizzare i precompilati, tutte le operazioni di integrazione / autofattura devono transitare dal Sistema di Interscambio, e quindi essere gestite in elettronico, anche quando non è previsto un obbligo di legge in tal senso.
Laddove si voglia perseguire questa strada per comodità o perché si vogliono utilizzare i precompilati IVA, nel caso delle operazioni a reverse charge interno occorre emettere un documento codificato TD16 “Integrazione fattura da reverse charge interno”, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo alla data di emissione ; (ma se si vuole utilizzare i precompilati l’Agenzia delle Entrate suggerisce l’invio entro la fine del mese di emissione).