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Acconto IVA : si versa entro il 27 dicembre

  • di Luigi Mondardini

    L’acconto può essere calcolato con diverse metodologie.

    E’ possibile scegliere tra Metodo storico, Metodo previsionale e Metodo analitico .
     
    Nel caso di utilizzo dei metodi previsionale ed analitico,  il versamento del 27.12 deve coprire  a consuntivo almeno l’88% del debito totale emergente dall’ultima liquidazione dell’anno.
     
    Il metodo storico è quello  più sicuro , basandosi sul versamento dell’88% del debito della liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno precedente. 
     
    In particolare si dovrà prendere il debito dell’anno 2015 relativo a  Dicembre, per i contribuenti mensili, Ottobre-novembre-dicembre, per i contribuenti trimestrali speciali (distributori di carburante/autotrasportatori), saldo 2015 più acconto 2015 evidenziati in dichiarazione per i contribuenti trimestrali “normali”
     
    Il calcolo dell’acconto risulterà pari a :  (Acconto 2015 + saldo 2015) – (interessi trimestrali eventuali)] x 88% = acconto per l’anno 2016
    I codici tributo  per la compilazione del modello F24 sono : 6013 acconto IVA contribuenti mensili, 6034  acconto IVA contribuenti c.d. “speciali” ex art. 74, DPR 633/72 ,  6035 acconto IVA contribuenti trimestrali
     
    Si ricorda che nel caso di calcolo con metodo storico dell’acconto vi sono alcune particolari condizioni che obbligano i contribuenti ad effettuare calcolo relativamente diversi, in relazione al cambio di periodicità.
     
    L’ammontare dell’IVA versata in sede di adeguamento è irrilevante nel calcolo dell’acconto.
     
    In caso di contabilità separate con eguale periodicità IVA basta effettuare la somma algebrica dei risultati relativi all’ultimo periodo 2015 e procedere al calcolo. In caso di contabilità separate con differente periodicità (trimestrale e mensile) occorrerà: calcolare due acconti diversi su basi di calcolo diverse, una mensile e l’altra trimestrale Utilizzare due codici tributo diversi (6012 e 6035).
     
    I soggetti che nel 2015 hanno osservato il regime di vantaggio o quello forfetario non devono effettuare il versamento dell’acconto 2016 per il primo anno successivo a quello di fuoriuscita dal regime, essi, infatti non hanno una base di calcolo dell’acconto.
     

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